Leggiamo dal sito Dirittobancario.it che il bitcoin…” il Tribunale ha ritenuto che il rapporto in forza del quale due parti concludono on-line un contratto di cambio di valuta reale con «bitcoin» integra un servizio finanziario, nella misura in cui il bitcoin è – rileva il collegio, a sua volta richiamandosi a un contributo dottrinale sul tema – «uno “strumento finanziario utilizzato per compiere una serie di particolari forme di transazioni online” costituito da “una moneta che può essere coniata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer». “
Bell’inizio 😉
BVT